Cos'è il diritto all'oblio
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Conoscere il Diritto all’oblio – cos’è e come si esercita

Nella società attuale, connotata da una digitalizzazione estrema della vita delle persone, veicolata, attimo dopo attimo, per il tramite dei social network, della stampa on line e di quella ordinaria, è certamente possibile perdere il controllo in ordine a ciò che, specie se spiacevole, caratterizza un particolare momento storico della propria vita. Accade così che vicende giudiziarie, magari risalenti e magari conclusesi favorevolmente, ovvero notizie anche di gossip non più attinenti alla propria vita pubblica, possano permanere alla mercè di tutti, a seguito di una indicizzazione del proprio nome nei principali motori di ricerca che, alla stregua di una conservazione indeterminata dei risultati, renda di fatto non superabile l’associazione del proprio nome a ciò che, non più attuale, permane, se indiscriminatamente richiamato, in tutta la propria portata lesiva.

Il Diritto all’oblio si pone, pertanto, come argine all’indiscriminata disponibilità di informazioni personali non più attuali e non più di pubblico interesse.

Esso può essere esercitato nelle diverse forme del diritto alla cancellazione dei propri dati personali (previsto dal GDPR) e del divieto di indicizzazione previsto dalla normativa interna (Legge Cartabia, Legge sul diritto all’oblio oncologico).

Cosa significa Diritto all’oblio

Per diritto all’Oblio deve intendersi quindi il “diritto ad essere dimenticati” rispetto a situazioni moralmente pregiudizievoli derivanti da eventi della propria vita non più attuali, e pertanto, meritevoli di prevalere in un giudizio di comparazione rispetto al diritto alla pubblica conoscibilità, quest’ultimo scaturente dal diritto di cronaca ovvero da esigenze di natura diversa (contrattuale, medica etc.).

Il diritto all’oblio deve intendersi in senso ampio, e riguardante tanto eventi di natura giudiziaria (sentenze penali, misure cautelari, misure di prevenzione) quanto fatti della vita privata di più intima natura (ad es. oblio oncologico con riferimento al diritto di non dichiarare la propria situazione oncologica in merito alla stipula di contratti assicurativi, bancari o di lavoro se si è clinicamente guariti da oltre dieci anni, o cinque anni se ci si è ammalati prima dei 21 anni). Il diritto all’oblio viene disciplinato tanto dal G.D.P.R. (Art. 17), quanto dalla normativa interna, recentemente aggiornatasi sul punto a seguito dell’entrata in vigore della c.d. “Riforma Cartabia” (D. Lgs. n. 150/2022) e, per l’appunto, con la Legge sul diritto all’oblio oncologico (L. 07/12/2023 n. 193).

Per quanto i rimedi previsti su base europea e nazionale si intersechino, essi mantengono una natura diversa, come diversi, in effetti, sono i piani di estrinsecazione che solo in parte risultano sovrapponibili, definendosi i rimedi di cui al G.D.P.R. e quelli di cui alla Riforma Cartabia in un rapporto di genere a specie, tanto in relazione ai presupposti quanto agli effetti. Menzione a sé merita poi il recentissimo provvedimento normativo non ancora entrato in vigore relativo alla disciplina del c.d. “oblio oncologico” che opera su presupposti, limiti e con effetti ben diversi rispetto alla Riforma Cartabia e più vicini ai rimedi previsti dal G.D.P.R.

Diritto all’oblio secondo la Riforma Cartabia

La Riforma Cartabia ha introdotto l’art. 64 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale che disciplina il diritto dell’interessato ad ottenere, in caso di sentenza di assoluzione, proscioglimento, o di decreto o ordinanza di archiviazione, la preclusione all’indicizzazione ovvero la deindicizzazione del proprio nome rispetto ai risultati dei motori di ricerca in rete.

Anteriormente all’entrata in vigore della Riforma Cartabia, erano previsti soltanto rimedi successivi alla pubblicazione, mentre la nuova normativa consente di agire preventivamente per tramite di due distinti rimedi:

  • La richiesta di preclusione di indicizzazione ai sensi dell’art. 64 ter co 2 disp. att. C.p.p.;
  • La richiesta di deindicizzazione ai sensi dell’art. 64 ter co 3 disp. att. C.p.p..

Si tratta, in sostanza, di due annotazioni apposte dalla Cancelleria su richiesta dell’interessato, entrambe con richiamo esplicito all’art. 17 del G.D.P.R., con le quali <<è preclusa l’indicizzazione del presente provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell’istante >> (comma 2) ovvero si fornisce titolo per ottenere <<un provvedimento di sottrazione dell’indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell’istante >> (comma 3).

Occorre notare chela riforma Cartabia definisce limiti precisi per l’esercizio del diritto all’oblio consistenti in:

  1. Un limite oggettivo: l’oblio riguarderà esclusivamente provvedimenti giudiziali penali di natura latamente assolutoria;
  2. Un limite strutturale: l’oblio riguarderà l’indicizzazione e non la cancellazione dei dati, per esplicita previsione che contempla solo l’indicizzazione, nelle due forme del divieto originario o del titolo ad ottenere la deindicizzazione.

Entrambi i rimedi, poi, subiscono un’ulteriore limitazione dal momento che la sottrazione, originaria o a posteriori, all’indicizzazione riguarderà solo ed esclusivamente le ricerche operate sulla base del nome dell’interessato e non, ad esempio, dell’operazione di polizia che ha condotto all’arresto dell’interessato.

Diritto all’oblio nel GDPR

Il Diritto all’oblio nell’ambito del G.D.P.R. è disciplinato dall’art. 17 del Regolamento Europeo che sancisce il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei propri dati personali senza ingiustificato ritardo, se:

  1. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
  2. l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento;
  3. l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1;
  4. i dati personali sono stati trattati illecitamente;
  5. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro;
  6. i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1.

In sostanza, il diritto all’oblio può essere applicato solo se i dati vengono trattati violando le finalità iniziali, o viene revocato il consenso originario ovvero il trattamento è da ritenersi altrimenti illecito.

Per espressa previsione dello stesso art. 17, il diritto all’oblio troverà limiti, allorché il trattamento sia necessario:

  1. per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
  2. per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
  3. per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell’articolo 9, paragrafo 3;
  4. a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
  5. per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

La disciplina sui limiti al diritto all’oblio nel G.D.P.R. risulta a tratti indeterminata, specie con riguardo ai giudizi di bilanciamento che difficilmente potranno essere effettuati dai Titolari, implicando un quasi necessario ricorso ad Autorità terze, di Garanzia o Giurisdizionali.

Diritto all’oblio oncologico

La Legge 193/2023 ha introdotto la specifica ipotesi di “diritto all’oblio oncologico” che, a norma dell’art. 1 co 2 della Legge viene definito come << il diritto delle persone  guarite  da  una  patologia  oncologica   di   non   fornire informazioni ne’ subire indagini in  merito  alla  propria  pregressa condizione patologica, nei casi di cui alla presente legge >>.

Tale diritto può essere esercitato tanto in fase precontrattuale non fornendo le indicazioni, quanto successivamente, chiedendone la cancellazione che è disposta per legge, nell’ambito dei rapporti contrattuali finanziari, bancari, assicurativi o anche lavorativi, se si risulta clinicamente guariti dalla patologia oncologica da dieci anni, ovvero da cinque anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

Diritto all’oblio come fare

Il diritto all’Oblio può essere esercitato:

  • Richiedendo, in forma libera, la cancellazione dei propri dati a chi li ha diffusi, che deve provvedere entro un mese ed avvertire in merito all’avvenuta cancellazione;
  • Chiedendo alla Cancelleria del Giudice competente la sottrazione o la deindicizzazione dai motori di ricerca ai sensi dell’art. 64 ter disp. att. c.p.p..
  • Mediante reclamo all’Autorità Garante a mezzo del form presente sul sito della stessa, a mezzo pec o raccomandata, agli indirizzi indicati sulla pagina, a seguito del quale si aprirà un procedimento amministrativo;
  • Mediante Ricorso Giurisdizionale, solo con il patrocinio di un Legale.
Domande frequenti

Per diritto all’oblio si intende il diritto di essere dimenticati, rispetto ad eventi che la persona fisica intende come pregiudizievoli per sé stessa

Ogni persona fisica che non intenda partecipare informazioni personali non caratterizzate da attualità

Ogni qualvolta i propri dati personali sono stati trattati senza, oppure oltre il consenso prestato, o in modo illecito, e, per i dati giudiziali penali, in presenza di provvedimenti assolutori o in caso di guarigione da oltre dieci anni o cinque anni, nei casi previsti, per l’esercizio del diritto all’oblio oncologico

Il Titolare che detiene i dati che si intendono cancellare, le Cancellerie penali per i casi di cui alla Legge Cartabia, il Garante per la Privacy ovvero le Autorità Giudiziarie Ordinarie in caso di reclamo amministrativo o ricorso giudiziario

Il Titolare che detiene i dati personali e li ha diffusi

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